Chi siamo

Breve storia della nascita del Circolo

L’ Associazione “Circolo Ravone” e’ nata nel novembre del 1965 grazie alla volontà di un gruppo di dipendenti e con il contributo della dirigenza aziendale dell’allora Ospedale Maggiore di Bologna.
La motivazione: permettere a quanti lavoravano nella struttura di utilizzare un servizio a prezzi più economici. Inizialmente, infatti, c’era solo il bar ma solo pochi anni dopo organizzava già iniziative a favore dei soci.


Statuto Associazione di Promozione Sociale e Associazione Sportiva Dilettantistica
Circolo Aziendale Ravone APS-ASD

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
1. È costituita, ai sensi del Codice Civile, dell’articolo 90 della Legge 289/2002, della Legge
nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica denominata: “Circolo Aziendale Ravone APS – ASD”, di seguito associazione, con sede in Bologna, operante senza fini di lucro.
2. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria. Di tale variazione andrà data comunicazione tempestiva all’Agenzia delle Entrate e alle Amministrazioni che detengono albi e registri a cui l’associazione risulti iscritta.
3. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività
1. L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo
svolgimento continuato di attività di interesse generale a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, quali:
– l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, di promozione e diffusione della cultura, della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale attraverso, a titolo esemplificativo, la realizzazione di seminari, corsi, laboratori anche esperienziali;
– l’organizzazione e gestione di attività di interesse sociale e culturale con particolare, ma non esclusivo riferimento, a conferenze su tematiche di genere, sensibilizzazione su corretti stili di vita e con attenzione alle tematiche ambientali attraverso la programmazione di incontri, conferenze, gruppi di lavoro, letture e visite guidate sul territorio locale e nazionale;
– l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche attraverso la promozione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti discipline sportive quali Basket, Pallavolo, Calcio/Calcetto, Tai Chi, Ginnastica per tutti ed Escursionismo; la programmazione e conduzione di camminate aperte a tutta la cittadinanza per la promozione della salute legata alle attività motorie.
– promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco attraverso, a titolo esemplificativo, la realizzazione di sportelli di ascolto e di accompagnamento nell’esercizio di tali diritti;
– organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale realizzate autonomamente o avvalendosi del supporto dell’organismo affiliante o di operatori turistici;
2. Per tali scopi ed attività il Circolo potrà attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie od avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
3. Nella realizzazione dei suoi compiti il Circolo rivolge particolare attenzione a valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi dei soci che determinino le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il maggior numero di persone per il rinnovamento democratico della società, per l’affermazione della pace, dei diritti e della dignità delle persone, della solidarietà, della giustizia sociale, per la tutela e salvaguardia della salute, della natura e dell’ambiente, per una più elevata qualità della vita.
4. Il Circolo, inoltre, può partecipare ad iniziative dell’Associazionismo culturale e democratico e promuovere direttamente, o con altri Circoli Aziendali e territoriali, lo sviluppo del rapporto con le aggregazioni democratiche e gli strumenti di partecipazione presenti sul territorio.
5. Il Circolo ricerca momenti di confronto con le forze sociali nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collochino nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero.
6. Il Circolo/Associazione può svolgere, all’interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all’attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall’art. 85, comma 4, del Codice del Terzo Settore.
7. Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi, si avvale in modo determinante delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Art. 3 Caratteristiche del Circolo
1. Il Circolo è un istituto autonomo, non ha finalità di lucro, persegue scopi civili e solidaristici, è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo, eletto da tutti i soci.
2. Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dal Circolo sono a disposizione di tutti i soci i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.
3. Il Circolo, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse.
4. Esso può intrattenere rapporti con cooperative, associazioni ed altri organismi autogestiti con il compito di rispondere alle esigenze ed ai bisogni di quanti si riconoscono negli obiettivi e nelle finalità del Circolo stesso e attivare rapporti di collaborazione con gli stessi.
5. Il Circolo può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale se rispetto ad esse secondarie e strumentali e in ogni caso nel rispetto dei vincoli di Legge.
6. I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse, e degli organismi in cui si articola il Circolo, possono essere stabiliti da appositi regolamenti, tenendo conto della normativa vigente.

Art. 4 – Risorse economiche
1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
– contributi aziendali di sostegno alle attività del Circolo;
– quote e contributi degli associati;
– eredità, donazione e legati;
– contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
– contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
– entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, ai loro famigliari e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
– erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
– entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
– ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.
2. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
4. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per il perseguimento delle finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale promosse.
5. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro quattro mesi dall’inizio dell’esercizio sociale.
6. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

Art. 5 – Membri del Circolo
1. Possono essere soci dell’Associazione, senza alcuna discriminazione, tutti i lavoratori dipendenti dell’azienda, tutti i cittadini e le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla qualifica di associazione di promozione sociale, che condividono lo scopo dell’associazione e si impegnano a rispettarne statuto e regolamenti.
2. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.
3. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
1. L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo ma delegabile disgiuntamente ad ogni suo componente, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Il Consigliere interpellato, qualora non ritenga opportuno accogliere la domanda di ammissione, dovrà sottoporre la questione alla valutazione collegiale del Consiglio.
2. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa) e comunicazione anche verbale dell’avvenuta ammissione.
3. L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
4. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
5. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
6. La qualità di socio si perde:
– per decesso;
– per recesso;
– per decadenza causa mancato versamento della quota associativa, entro il 30 ottobre
dell’anno successivo, oppure trascorso 1 mese dal relativo sollecito;
– per esclusione;
– per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
– per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni
adottate dagli organi dell’Associazione.
7. La decadenza per morosità viene appurata dal Consiglio Direttivo o dalla segreteria dell’associazione che ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo per la relativa annotazione nel libro soci.
8. L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
9. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e procede alla relativa annotazione nel libro soci.
10. Il socio receduto, escluso o decaduto per morosità non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
11. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci
1. I soci hanno diritto a:
– partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– godere, dell’elettorato attivo e passivo dalla data di ammissione se antecedente alla convocazione assembleare e, in ogni caso, entro tre mesi dall’ammissione; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari. In caso di soci minorenni il diritto di voto, ma non l’elettorato passivo, viene esercitato dal genitore/tutore che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da questo delegato;
– prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
2. I soci sono obbligati a:
– osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
– astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
– versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
– contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 8 – Volontari
1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
6. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 9 – Organi del Circolo
1. Sono Organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– l’Organo di controllo, qualora eletto;
– Il Collegio dei probiviri, qualora eletto.
2. L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. I soci non possono essere eletti come componenti dei diversi Organi associativi.

Art. 10 – L’Assemblea
1. L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
2. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso. Ogni socio ha diritto ad un voto nel rispetto del principio una testa un voto ma ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio può rappresentare fino ad un massimo di tre persone.
3. L’Assemblea viene convocata dal Presidente dell’Associazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
5. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione. La convocazione viene altresì esposta nella bacheca del Circolo.
6. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci anche in modalità telematica. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
7. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
8. L’Assemblea ordinaria è competente nelle seguenti materie:
– stabilisce il numero dei membri, sempre in numero dispari, del Consiglio Direttivo composto di norma da un minimo di 5 ad un massimo di 21 membri;
– elegge l’Organo di controllo, anche monocratico, nei casi previsti dalla Legge e qualora lo ritenga opportuno in rapporto alla complessità gestionale dell’associazione;
– elegge, qualora lo ritenga opportuno, il Collegio dei probiviri;
– elegge il comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti al voto;
– approva il regolamento per lo svolgimento delle elezioni.
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
– approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio ed eventualmente il bilancio sociale;
– ratifica l’entità della quota associativa annuale deliberata preventivamente dal Consiglio direttivo;
– si esprime sull’esclusione dei soci dall’Associazione;
– si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
– delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
– fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale.
9. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione all’intero corpo sociale anche con l’utilizzo di modalità informatiche.
10. Il Presidente del Comitato Elettorale comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche.
11. La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi; in mancanza di questi dal secondo e così via.
12. Fino alla distribuzione delle cariche resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l’ordinaria amministrazione.
13. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
14. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
15. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.
16. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
17. L’Assemblea, inoltre, può essere aperta ai dipendenti dell’Azienda, ai familiari dei soci, alle forze sociali ed agli operatori culturali che hanno facoltà di formulare proposte di attività e di iniziative. Gli invitati non hanno diritto di voto.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo, è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 21. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati che non incorrano in cause di incompatibilità previste dall’ordinamento statale e dall’ordinamento sportivo per cui, a titolo esemplificativo, è fatto divieto ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti che accetta l’incarico.
3. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.
4. Il Consiglio Direttivo:
– nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
– cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
– predispone bilancio o rendiconto ed eventualmente il bilancio sociale;
– delibera sulle domande di nuove adesioni, salvo il conferimento della delega disgiunta ai suoi componenti, e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
– predispone l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci;
– delibera l’adesione ad Associazioni nazionali e/o Enti di Promozione Sportiva;
– propone all’Assemblea eventuali regolamenti di applicazione dello statuto;
– decide l’ammontare delle quote associative annuali e l’ammontare delle quote suppletive per particolari attività su proposta della sezione interessata;
– provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
7. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno 4 volte all’anno e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
8. L’Organo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
9. Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, adempie a tutte le operazioni contabili dell’associazione e cura la predisposizione della bozza bilanci preventivo e consuntivo e relativi rendiconti;
10. Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, cura tutte le convocazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo e relativi verbali, redatti in forma scritta e sottoscritti dallo stesso, la comunicazione esterna, l’aggiornamento del libro degli associati e il trattamento dati. In sua assenza svolge le funzioni di Segretario un consigliere presente nella seduta.
11. Il Consiglio Direttivo può incaricare i soci su temi specifici: organizzativi, gestionali e comunicativi per garantire un miglior funzionamento dell’associazione. A seconda delle dimensioni del Consiglio Direttivo è possibile anche che lo stesso costituisca un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere, oltre ad eventuali altri membri.
12. Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni su apposito libro con pagine numerate; tali delibere vengono esposte per 10 giorni nella sede del Circolo.

Art. 12 – Il Presidente
1. Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea nonché il Consiglio Direttivo; stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
3. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
4. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
5. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
6. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente

Art. 13 – Il Segretario
1. Il Segretario assolve i seguenti compiti:
– organizzare la gestione quotidiana delle pratiche relative alle attività ed il buon funzionamento dell’ufficio;
– curare la corretta stesura dei verbali;
– verbalizzare le delibere assunte negli appositi libri;
– assicurare la corretta applicazione e realizzazione di quanto deliberato e la corretta applicazione delle norme statuarie;
– rappresentare il presidente qualora ne riceva la delega;
– tenere aggiornati i libri sociali.

Art. 14 – Il Tesoriere
1. Il Tesoriere assolve i seguenti compiti:
– tiene aggiornata la contabilità e i registri contabili;
– tiene la gestione di cassa del Circolo;
– cura la corretta applicazione delle leggi fiscali e tributarie;
– propone le iniziative relative alla gestione economica e finanziaria del Circolo;
– cura la stesura dei bilanci consuntivo e preventivo del Circolo ed eventualmente il bilancio sociale.

Art. 15 – L’Organo di controllo
1. L’organo di controllo, anche monocratico, assolve i seguenti compiti:
– vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
– partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo;
– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale, qualora approvato, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;
– può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
– può esercitare, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del DLgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro;
2. L’Organo di controllo resta in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Art. 16 – Collegio dei probiviri
1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti dall’Assemblea. I probiviri restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
2. Il Collegio assolve le seguenti funzioni:
– decide le controversie tra soci ex bono et aequo senza particolari formalità procedurali;
– esprime pareri sulla corretta interpretazione dello statuto e delle Delibere associative adottate su istanza del Consiglio Direttivo, l’Organo di controllo o singoli soci;
– esprime pareri non vincolanti, su richiesta del Consiglio Direttivo, sulle delibere che il Consiglio deve adottare.

Art. 17 – Gratuità degli incarichi
1. Le cariche elettive sono gratuite fatta eccezione per i componenti l’Organo di controllo che possono anche essere retribuiti.
2. Eventuali rimborsi spese, debitamente documentati dovranno essere concordati e definiti specificamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel rendiconto del Circolo.

Art. 18 – Clausola compromissoria
1. Qualora non sia stato eletto il Collegio dei probiviri, qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.
2. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall’assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da conciliatore nominato tra le parti per le attività riconducibili all’APS e dagli organi riconosciuti dalla giustizia sportiva per le attività riconducibili all’ASD.
3. La determinazione raggiunta con l’ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Art. 19 – Assicurazione dei volontari
1. I soci e volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art. 20 – Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
2. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore per fini sportivi, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 21 – Rinvio
1. L’associazione per lo svolgimento delle attività sportive si conforma alle norme e direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo con particolare riferimento alle disposizioni del CONI e del CIO nonché agli Statuti ed ai Regolamenti degli Enti di promozione sportiva, Federazioni sportive Nazionali e Discipline sportive associate cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
2. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa inoltre riferimento al Codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni sportive dilettantistiche, di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo settore.

Bologna, 21 ottobre 2020

Lascia un commento